CREMAZIONE A PAGAMENTO DAL 2 MARZO 2001

Con la Legge n. 26 del 28 febbraio 2001, la cremazione da servizio pubblico gratuito al pari dell’inumazione, è divenuta a pagamento:

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 200

Articolo 1

Disposizioni in materia di finanza locale

Omissis ………….. 7-bis. Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita’ del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonche’ del servizio di inumazione in campo comune, e’ limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita’ del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. ………………. Omissis

In merito alle tariffe applicate ai servizi di cremazione ed inumazioni, i Comuni Italiani avrebbero pertanto dovuto, nel più breve tempo possibile, e comunque, in linea di massima, prima dell’approvazione del bilancio comunale, deliberare le varie tariffe. A tutt’oggi non tutti i Comuni lo hanno fatto. Non ci è pertanto possibile dare informazioni di carattere generale ai cremazionisti, in quanto alcuni Comuni che non hanno ancora deliberato propendono tutt’ora per la gratuità del servizio, mentre la maggior parte si disinteressa della questione, facendo pagare al cittadino l’intera tariffa ministeriale (€ 378,90) direttamente all’Impianto di cremazione, mentre i Comuni che hanno deliberato, adottano tariffe di cremazione che variano dagli € 77,00 sino ad € 378,90. In alcuni casi si è persa anche la parificazione tra cremazione ed inumazione, per cui vi sono Comuni che agevolano l’uno o l’altro servizio in base alle proprie disponibilità di spazi nel Cimitero.

LA DISPERSIONE DELLE CENERI

La legge 130 del 30 marzo 2001, che riportiamo di seguito, ha finalmente sancito il principio della possibilità di dispersione delle ceneri in natura, integrando l’articolo 411 del Codice Penale.

Legge n. 130 del 30 Marzo 2001

“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001

Art. 1

(Oggetto) 1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonchè, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 411 del codice penale) 1. All’articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».

Art. 3

(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;

g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

Bollettini Ufficiali della Regione Liguria (da scaricare in formato Pdf)

Legge Regionale 24 del 4 luglio 2007

Regolamento 1 del 11 marzo 2008

Legge Regionale 4 del 11 marzo 2008

Legge Regionale 34 del 6 agosto 2009